Statuto dell’Associazione Goccia Blu – Gruppo Acquariofilo Campano

(allegato “A” all’Atto Costitutivo).

 

Art.1)  Costituzione, denominazione e sede.

 

E’ costituita, nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000, l’associazione denominata  “Goccia Blu  – Gruppo Acquariofilo Campano”, con sede legale in Napoli, Via Consalvo n° 138,  is.6 scala B. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. Potranno inoltre essere stabilite sedi operative in altri comuni o regioni, in Italia e all’estero, per venire incontro ad esigenze di specifici progetti o di gruppi di soci.

 

 

Art.2) Natura.

 

L’Associazione Goccia Blu  –  Gruppo Acquariofilo Campano (di seguito “Associazione”) è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica. L’Associazione non ha finalità di lucro e non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

 

Art.3) Attività e compiti.

 

L’Associazione persegue i seguenti scopi:

  • promuovere la cultura acquariofila in ogni suo aspetto; ampliare la conoscenza dell’acquariofilia mediante il rapporto tra i soci e tra questi e soggetti terzi quali istituzioni, associazioni, scuole, singoli cittadini, imprese;
  • promuovere la tutela degli ecosistemi naturali, in particolare quelli acquatici, con riferimento all’ecologia marina, alla protezione ambientale, al ripopolamento delle specie ittiche e alla difesa del territorio;
  • promuovere la conoscenza delle normativa nazionale ed internazionale a tutela dell’ambiente e biodiversità, ivi compresa la Convenzione CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora);
  • promuovere lo sviluppo dell’acquacoltura sostenibile, a livello amatoriale, professionale e industriale;
  • promuovere lo sviluppo della pesca sostenibile, a livello amatoriale, professionale e industriale;
  • promuovere lo sviluppo dell’attività subacquea ai fini didattici e ricreativi.

 

Per il raggiungimento dei suoi fini l’Associazione pone in essere le seguenti attività:

  1. ricerca e sviluppo di attrezzature tecniche nei campi dell’acquariologia, acquacoltura, ecologia e biologia marina. La ricerca è indirizzata in particolare nei campi delle nuove tecnologie di illuminazione, sistemi di filtraggio, studio dei flussi e riproduzione e mantenimento artificiale di specie ittiche, nonché nel campo dell’alimentazione animale e dell’ ittiopatologia;
  2. ricerca scientifica in laboratorio e sul campo, ivi incluso il campionamento e la raccolta di esemplari vivi in ambiente naturale per finalità scientifiche o statistiche;
  3. informazione, comunicazione, divulgazione e sensibilizzazione di ogni genere e con ogni mezzo di comunicazione;
  4. educazione ambientale, formazione, aggiornamento e formazione professionale sulle tematiche tecniche, economiche, giuridiche connesse agli scopi associativi;
  5. organizzazione di attività escursionistiche, campi di volontariato e lavoro sia in Italia che all’estero;
  6. partecipazione a progetti e bandi promossi da enti privati o pubblici, a livello locale, nazionale, comunitario e internazionale;
  7. organizzazione di campagne di raccolta fondi per il raggiungimento dei fini associativi o per progetti specifici;
  8. collaborazione, anche in forma associativa, sia temporanea che permanente, con imprese, associazioni e istituzioni nazionali ed internazionali, per la realizzazione di progetti specifici o per ampliare o ottimizzare le proprie attività;
  9. istituzione di borse di studio e premi, destinati a studenti della scuole di ogni ordine e grado, a universitari e post universitari, per incoraggiare la ricerca e lo studio.

 

 

Art.4) Durata.

 

La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

 

 

Art.5) Fonti di finanziamento.

 

I mezzi finanziari per il funzionamento dell’associazione provengono:

  • Dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea;
  • Dai contributi, partecipazione a progetti finanziati o co-finanziati da bandi pubblici o privati;
  • Da donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
  • Dalle attività svolte dall’associazione per raggiungere gli scopi associativi.

 

Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’associazione o che sia in contrasto con i valori associativi. I fondi dell’associazione non potranno essere impiegati o investiti in attività che non rispecchino i valori associativi.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’associazione e arricchire il suo patrimonio.

 

 

 

Art.6) Soci.

 

Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e le donne che condividano gli scopi dell’associazione, accettandone esplicitamente gli articoli dello Statuto e del regolamento interno e che siano disposti a impegnarsi per raggiungimento degli scopi associativi.

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità, di condividere le finalità associative, di aver preso visione dell’Atto Costitutivo e del Regolamento, e una breve nota di presentazione.  In base alle disposizioni della legge 196/2003  e ss.  tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. L’eventuale diniego va motivato in forma scritta.

All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

 

Sono previste categorie di soci:

– Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

– Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci effettivi è illimitato.

 

– Soci onorari: l’Associazione potrà conferire lo status di socio onorario in via del tutto eccezionale a personalità che si siano contraddistinte, per particolari meriti professionali e umani. La proposta, suffragata dall’unanimità del consiglio direttivo, dovrà essere approvata da almeno i 4/5 dei voti i partecipanti all’Assemblea ordinaria o straordinaria. I soci onorari hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali; la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale né al pagamento della quota sociale.

 

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci.

L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato. L’associazione può in casi particolari, o ove il corretto funzionamento della vita associativa lo richieda,  assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

 

 

Art.7) Diritti dei soci

 

I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

 

 

Art.8) Doveri dei soci.

 

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Particolare attenzione verrà riposta nel controllo ed eliminazione di eventuali attività commerciali illegali commesse da soci all’interno e all’esterno dell’associazione.

 

 

Art.9) Recesso/esclusione del socio

 

La recessione o l’esclusione del socio riguarda sia i soci fondatori che i soci ordinari.

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente dell’Associazione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 8 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.

Il socio che userà l’associazione al fine di commercializzare animali (protetti o meno dall’appendice CITES) o attrezzatura di qualsiasi genere, anche di propria produzione, in maniera sistematica e/o illegale incorrerà nell’espulsione dell’associazione stessa. L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera o e-mail al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

 

 

 

Art.10) Gli organi sociali

 

Gli organi dell’associazione sono:

  • L’assemblea dei soci;
  • Il consiglio direttivo;
  • Il collegio dei revisori dei conti
  • Il tesoriere
  • Il vice presidente
  • Il presidente

 

 

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo totalmente gratuito.

 

 

Art.11) L’assemblea dei soci

 

L’assemblea è organo sovrano dell’associazione. L’assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

  • Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
  • Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
  • E-mail o Newsletter da inviare agli associati, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

 

 

L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno ed è presieduta dal Presidente stesso, dal Vicepresidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata

  1. quando il Direttivo lo ritenga necessario;
  2. quando la richiede almeno tre decimi dei soci.

 

Gli avvisi di convocazione devono indicare l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

 

L’assemblea ordinaria

  1. Elegge il Presidente
  2. Elegge il Consiglio Direttivo;
  3. Approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
  4. Fissa annualmente l’importo della quota sociale di adesione;
  5. Approva il programma annuale dell’associazione.
  6. Propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi

 

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

 

L’assemblea straordinaria

  • Approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
  • Scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio, col voto favorevole di 4/5 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

 

 

Art.12) Il consiglio direttivo

 

L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall’assemblea e composto da tre a nove membri.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

 

Il Consiglio direttivo:

  • Elegge il presidente tra i suoi componenti
  • Elegge il vice – presidente e il tesoriere tra i suoi componenti
  • Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non comportino espressa approvazione da parte dell’Assemblea
  • Redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione
  • Redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
  • Ammette i nuovi soci
  • Esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea ai sensi dell’art.7 del presente statuto.

 

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il consiglio direttivo resterà in carica per 2 anni.

 

Il Consiglio direttivo verifica la correttezza della redazione dei libri contabili tenuti dal tesoriere e  redige a sua volta il bilancio e la relativa relazione e lo sottopone al Collegio dei revisori dei conti.

 

 

 

 

Art. 14. Il Collegio dei revisori dei conti

 

Il Collegio dei revisori dei conti  è eletto tra i soci dell’associazione. Verifica la validità e la conformità del bilancio alla normativa vigente e ne prepara la relazione di bilancio consuntivo per la presentazione nella Assemblea Ordinaria.

 

Art. 15. Il Tesoriere

 

Il Tesoriere provvede alla regolare tenuta del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti l’attività economica dell’Associazione; tiene conto degli avanzi di bilancio di un esercizio, eventualmente travasabili nel successivo; cura la compilazione dei rendiconti annuali e li consegna al Consiglio direttivo che ne verifica la correttezza della redazione e  redige a sua volta il bilancio e la relativa relazione e lo sottopone al Collegio dei revisori dei conti.

Controfirma i provvedimenti di disposizione dei fondi sociali firmati dal presidente

 

Art.16) Il Presidente

 

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea. Rappresenta l’associazione di fronte alle istituzioni e tutti i soggetti terzi ed è il suo portavoce ufficiale.Convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

 

Art. 17). Il vicepresidente

Il Vicepresidente rileva temporaneamente le funzioni istituzionali e di rappresentanza del

Presidente in caso di sua assenza o grave indisponibilità; per qualsiasi atto di straordinaria amministrazione, ove sia prevista la rappresentanza legale,  ivi inclusa la firma di accordi, contratti o similari, è necessaria una delega specifica scritta da parte del presidente, dietro autorizzazione del consiglio direttivo.

 

 

Art.18) Il bilancio

 

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo, verificato dal Collegio dei revisori dei Conti  e approvati dall’Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data prevista per legge dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto, entro la data prevista per legge dell’anno precedente.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’associazione, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L’esercizio ha durata annuale con inizio il primo Gennaio e termine il trentuno Dicembre.

 

 

Art.19) Modifiche statutarie

 

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

 

 

Art.20) Scioglimento dell’associazione

 

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i quattro quinti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

 

 

Art.21) Disposizioni finali

 

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

 

 

 

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